Statuto Ebas – Associazione Professionisti Ebusiness

Principi fondamentali espressi nello Statuto Ebas

ART. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita un’associazione professionale a norma degli articoli 36 e seguenti del c.c., denominata EBAS Associazione Professionisti Ebusiness.

Articolo 2 – Finalità

L’Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge di:

a) promuovere l’aggiornamento professionale dei professionisti ebusiness in Italia e italiani all’estero;

b) Promuovere la cultura Digital e l’innovazione tecnologica finalizzata al business in Italia presso aziende e istituzioni;

c) Promuovere momenti di discussione, incontro e dibattito sui temi ebusiness e digital;

d) Rappresentare a livello nazionale, europeo ed internazionale i diritti e gli interessi degli iscritti.

Articolo 3 – Soci

Possono far parte dell’Associazione coloro che operano in maniera professionale nel settore ebusiness dove per professionale si intende come attività lavorativa prevalente. L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata ed espressa delle norme e dei principi espressi del presente Statuto.

La domanda di iscrizione presentata al Consiglio Direttivo da ciascun aspirante socio viene esaminata dall’Assemblea, che decide con giudizio insindacabile ed inappellabile, in seduta collegiale o a mezzo di suoi delegati.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Nell’ambito dell’Associazione potranno essere costituite Commissioni permanenti o provvisorie di studio e di ricerca per attività che rientrino nelle finalità dell’Associazione

Articolo 4 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Il versamento della quota associativa è condizione necessaria per accedere ai diritti degli associati.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.